Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38582/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38582/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERENATO ALESSANDRO nato a MESSINA il 04/02/1993 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Berenato avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod.pen. ripropone questioni di fatto già esaminate in fase di merito, lì dove si è affermato che il bene era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri e che la sottrazione dello stesso non lasciava dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (pg. 3 e 4 sentenza impugnata); ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 334 cod.pen; Ordinanza — n. 38582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod.pen. ripropone questioni di fatto già esaminate in fase di merito, lì dove si è affermato che il bene era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri e che la sottrazione dello stesso non lasciava dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (pg. 3 e 4 sentenza impugnata); ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di risarcimento danni da sequestro confisca di valori patrimoniali sottrazione di cose sequestrate convalida del sequestro revoca del sequestro privazione illegittima della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 334 cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERENATO ALESSANDRO nato a MESSINA il 04/02/1993 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Berenato avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod.pen. ripropone questioni di fatto già esaminate in fase di merito, lì dove si è affermato che il bene era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri e che la sottrazione dello stesso non lasciava dubbi in ordine alla sussistenza del dolo (pg. 3 e 4 sentenza impugnata); ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres4énte