Ordinanza — n. 38580/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Seferovic Aleksander avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la mancata disapplicazione della recidiva ripropone questioni in fatto, vagliate dalla Corte di appello e risolve con giudizio di merito immune da censure (si veda p.1); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre .CAente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre .CAente
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Seferovic Aleksander avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la mancata disapplicazione della recidiva ripropone questioni in fatto, vagliate dalla Corte di appello e risolve con giudizio di merito immune da censure (si veda p.1); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre .CAente