Ordinanza — n. 38579/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI SOUHAIL nato il 18/11/1984 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayari Souhail avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto (per le quali si è tenuto conto anche della condotta al momento del controllo di polizia); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI SOUHAIL nato il 18/11/1984 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayari Souhail avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto (per le quali si è tenuto conto anche della condotta al momento del controllo di polizia); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI SOUHAIL nato il 18/11/1984 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayari Souhail avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto (per le quali si è tenuto conto anche della condotta al momento del controllo di polizia); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres nte