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Ordinanza — n. 38578/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it raises new factual issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Seferovic Fatima inadmissible. The appellant challenged the lower court's decision regarding recidivism and generic mitigating circumstances, arguing for their non-application. The court ruled that these arguments introduced new factual questions already examined and resolved by the Court of Appeal, rendering them immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals raising new factual issues or re-litigating matters already decided by the court of first instance are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation inadmissibility new factual issues recidivism appeal mitigating circumstances judicial review limits pericolo di reiterazione reiterate inosservanze della legge risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC FATIMA nato il 24/10/1972 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Seferovic Fatima avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso concernente la mancata disapplicazione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche ripropone questioni in fatto, vagliate dalla Corte di appello e risolve con giudizio di merito immune da censure (si veda p.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere e