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Ordinanza — n. 38577/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI KAMILIA nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahlali Kamilia avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del titolo custodiale violato, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, che ha indicato l'iter logico seguito per accertare l'esistenza della misura degli arresti domiciliari (si veda p.3); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che il trattamento sanzionatorio è stato correttamente rideterminato, in misura inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado, per effetto dell'esclusione del reato contestato sub B); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI KAMILIA nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahlali Kamilia avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del titolo custodiale violato, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, che ha indicato l'iter logico seguito per accertare l'esistenza della misura degli arresti domiciliari (si veda p.3); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che il trattamento sanzionatorio è stato correttamente rideterminato, in misura inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado, per effetto dell'esclusione del reato contestato sub B); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio spese di assistenza competenza in materia d'asilo cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI KAMILIA nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahlali Kamilia avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del titolo custodiale violato, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, che ha indicato l'iter logico seguito per accertare l'esistenza della misura degli arresti domiciliari (si veda p.3); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che il trattamento sanzionatorio è stato correttamente rideterminato, in misura inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado, per effetto dell'esclusione del reato contestato sub B); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pyiden