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Ordinanza — n. 38576/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38576/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDUCA PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 13/08/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Arduca TEEEEU521 avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione, lì dove è stata esclusa la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod.pen. rispetto alla recidiva sulla base di una motivazione in punto di fatto e non già per effetto di un'errata interpretazione dell'art. 69 cod.pen.; ritenuto che il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è volto a introdurre una rivalutazione in punto di merito circa i criteri di graduazione della pena, senza che sia evidenziato un vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 89 cod.pen, art. 69 cod.pen; Ordinanza — n. 38576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 89 cod.pen. rispetto alla recidiva sulla base di una motivazione in punto di fatto e non già per effetto di un'errata interpretazione dell'art. 69 cod.pen.; ritenuto che il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è volto a introdurre una rivalutazione in punto di merito circa i criteri di graduazione della pena, senza che sia evidenziato un vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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menomazione psichica responsabilità scemata incapacità di discernimento remissione della pena recidiva nell'infrazione ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod.pen
art. 69 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDUCA PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 13/08/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Arduca TEEEEU521 avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione, lì dove è stata esclusa la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod.pen. rispetto alla recidiva sulla base di una motivazione in punto di fatto e non già per effetto di un'errata interpretazione dell'art. 69 cod.pen.; ritenuto che il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è volto a introdurre una rivalutazione in punto di merito circa i criteri di graduazione della pena, senza che sia evidenziato un vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;IÒ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente