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Ordinanza — n. 38575/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38575/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO SANTE nato a MONOPOLI il 03/09/1976 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA v letto il ricorso proposto nell'interesse di r—S-ante avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto, tanto meno emerge dalla motivazione un vizio concernente l'accertamento del protrarsi dell'assenza dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti donniciliari (in sentenza indicata in circa 3 ore, mentre secondo il ricorrente si sarebbe trattato di 45 minuti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38575/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO SANTE nato a MONOPOLI il 03/09/1976 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA v letto il ricorso proposto nell'interesse di r—S-ante avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto, tanto meno emerge dalla motivazione un vizio concernente l'accertamento del protrarsi dell'assenza dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti donniciliari (in sentenza indicata in circa 3 ore, mentre secondo il ricorrente si sarebbe trattato di 45 minuti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti proroga della carcerazione espulsione durata del soggiorno durata dell'espulsione giudiziaria domicilio all'estero evasione all'obbligo di contribuzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO SANTE nato a MONOPOLI il 03/09/1976 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA v letto il ricorso proposto nell'interesse di r—S-ante avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto, tanto meno emerge dalla motivazione un vizio concernente l'accertamento del protrarsi dell'assenza dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti donniciliari (in sentenza indicata in circa 3 ore, mentre secondo il ricorrente si sarebbe trattato di 45 minuti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr dente