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Ordinanza — n. 38574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSITELLI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 19/03/1959 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Grassitelli avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata sospensione condizionale della pena non era stato specificamente dedotto in appello ed il secondo motivo, inerente il riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico, non tenendo conto della motivazione - per quanto sintetica - resa sul punto dai giudici di merito, in particolare per quanto concerne la rilevanza dei precedenti penali (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSITELLI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 19/03/1959 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Grassitelli avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata sospensione condizionale della pena non era stato specificamente dedotto in appello ed il secondo motivo, inerente il riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico, non tenendo conto della motivazione - per quanto sintetica - resa sul punto dai giudici di merito, in particolare per quanto concerne la rilevanza dei precedenti penali (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena abbandono del procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena condono delle spese procedurali ritiro dell'effetto sospensivo remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSITELLI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 19/03/1959 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Grassitelli avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata sospensione condizionale della pena non era stato specificamente dedotto in appello ed il secondo motivo, inerente il riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico, non tenendo conto della motivazione - per quanto sintetica - resa sul punto dai giudici di merito, in particolare per quanto concerne la rilevanza dei precedenti penali (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi 'èrite