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Ordinanza — n. 38573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZANTI SALVATORE nato a SAVIGLIANO il 22/09/1977 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Strazzanti avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., consiste in una generica contestazione in fatto, riproponendo le medesime doglianze di merito già compiutamente esaminate in grado di appello; ritenuto che il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche, attinge profili concernenti la valutazione di merito rimessa al giudice di appello che, sul punto, ha chiaramente indicato i profili ritenuti rilevanti (si veda p. 4-5 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod.pen; Ordinanza — n. 38573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod.pen., consiste in una generica contestazione in fatto, riproponendo le medesime doglianze di merito già compiutamente esaminate in grado di appello; ritenuto che il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche, attinge profili concernenti la valutazione di merito rimessa al giudice di appello che, sul punto, ha chiaramente indicato i profili ritenuti rilevanti (si veda p. 4-5 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena esenzione dalla pena elusione fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZANTI SALVATORE nato a SAVIGLIANO il 22/09/1977 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Strazzanti avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., consiste in una generica contestazione in fatto, riproponendo le medesime doglianze di merito già compiutamente esaminate in grado di appello; ritenuto che il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche, attinge profili concernenti la valutazione di merito rimessa al giudice di appello che, sul punto, ha chiaramente indicato i profili ritenuti rilevanti (si veda p. 4-5 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre e t