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Ordinanza — n. 38572/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual contestation and lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Arleo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a crime under Article 385 of the Penal Code and the lack of a mitigating circumstance under Article 62. The court ruled that the arguments were merely generic factual disputes and assertions without substantive legal reasoning, thus failing to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic factual contestation or assertive claims lacking specific legal argumentation or precise identification of the contested legal points.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual contestation lack of legal argumentation Article 385 Penal Code Article 62 Penal Code aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
consiste in una generica contestazione in fatto, come pure generica ed assertiva è la contestazione concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
art. 385 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: ARLEO PIETRO nato a BORDIGHERA il 07/12/1985 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Arleo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen. consiste in una generica contestazione in fatto, come pure generica ed assertiva è la contestazione concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente F