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Sentenza — n. 38571/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATRUNO SPIRIDIONE nato a TRANI il 14/10/1995 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di Patruno Spiridione, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. e 76, comma 3, D.Igs. 159/2011. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei delitti di ricettazione e resistenza, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, emergesse la consapevole compartecipazione del prevenuto nella ricezione del mezzo provento di illecito e nella successiva condotta di resistenza ai danni degli operanti di P.G., a nulla rilevando il fatto che fosse mero passeggero del veicolo; considerato, invece, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui al capo c) per decorso per prescrizione è fondato, il che impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) e di rideterminare la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 337 cod. pen. e 76, comma 3, D.Igs. 159/2011. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei delitti di ricettazione e resistenza, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, emergesse la consapevole compartecipazione del prevenuto nella ricezione del mezzo provento di illecito e nella successiva condotta di resistenza ai danni degli operanti di P.G., a nulla rilevando il fatto che fosse mero passeggero del veicolo; considerato, invece, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui al capo c) per decorso per prescrizione è fondato, il che impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) e di rideterminare la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Parole chiave

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partecipazione al reato favoreggiamento complicità infrazione privilegiata concorso proprio guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATRUNO SPIRIDIONE nato a TRANI il 14/10/1995 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di Patruno Spiridione, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. e 76, comma 3, D.Igs. 159/2011. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei delitti di ricettazione e resistenza, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, emergesse la consapevole compartecipazione del prevenuto nella ricezione del mezzo provento di illecito e nella successiva condotta di resistenza ai danni degli operanti di P.G., a nulla rilevando il fatto che fosse mero passeggero del veicolo; considerato, invece, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui al capo c) per decorso per prescrizione è fondato, il che impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) e di rideterminare la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi 7 giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Così deciso il 20 giug