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Ordinanza — n. 38568/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSI MICHELE nato a MINERVINO MURGE il 09/07/1955 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sassi Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Minervino Murge, 23 agosto 2021). Considerato che i motivi di ricorso (con il primo, si deduce vizio di motivazione, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alle modalità di accertamento della sostanza sequestrata; con il secondo, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché reiterativo, in termini peraltro assai generici, di doglianze cui la Corte territoriale ha già offerto adeguata motivazione (p. 3); quanto al secondo, la sentenza impugnata illustra diffusamente le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 4, ove si evidenzia la presenza di numerosi precedenti, alcuni anche gravi, oltre alla circostanza di avere, nel caso di specie, cercato di inquinare le prove attribuendo la responsabilità della coltivazione illecita al cognato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione della licenza edilizia delitto ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo arretrati di locazione trascuranza degli obblighi di mantenimento inadempimento reiterato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSI MICHELE nato a MINERVINO MURGE il 09/07/1955 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sassi Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Minervino Murge, 23 agosto 2021). Considerato che i motivi di ricorso (con il primo, si deduce vizio di motivazione, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alle modalità di accertamento della sostanza sequestrata; con il secondo, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché reiterativo, in termini peraltro assai generici, di doglianze cui la Corte territoriale ha già offerto adeguata motivazione (p. 3); quanto al secondo, la sentenza impugnata illustra diffusamente le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 4, ove si evidenzia la presenza di numerosi precedenti, alcuni anche gravi, oltre alla circostanza di avere, nel caso di specie, cercato di inquinare le prove attribuendo la responsabilità della coltivazione illecita al cognato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore oitges dé