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Ordinanza — n. 38565/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38565/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO SALVATORE nato a NAPOLI il 11/05/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.DI TONNO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 1 bis d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alta pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 309/90 e lo aveva condannato alta pena di giustizia.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza traffico internazionale di stupefacenti sanzioni penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO SALVATORE nato a NAPOLI il 11/05/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DI TONNO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 1 bis d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alta pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione dì responsabilità, invocando una pronuncia assolutoria aì sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore I Preside