Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACHECHI ANDREA nato a BARI il 22/12/1990 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Fachechi Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90) e reiterativo di analoga censura cui la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4), conseguendone l'inammissibilità della censura proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90) e reiterativo di analoga censura cui la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4), conseguendone l'inammissibilità della censura proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
registrazione clandestina di conversazioni altri capi d'accusa protezione delle comunicazioni audizione o interrogatorio accertamento dei rumori testimonianza della vittima
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACHECHI ANDREA nato a BARI il 22/12/1990 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fachechi Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90) e reiterativo di analoga censura cui la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4), conseguendone l'inammissibilità della censura proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Presidente