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Ordinanza — n. 38559/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38559/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHAO YONGDI nato il 25/02/1968 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi") alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.ZHAO Yongdi, imputato per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 309/9056, 624, 625 n. 2 cod. pen., propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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artt. 73 comma 1 d.P.R. 309/9056, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

Parole chiave

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perizia per accertamento dell'età verdetto di colpevolezza articolo del CPC responsabilità penale gioventù codice di diritto processuale civile

Disposizioni normative citate

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artt. 73 comma 1 d.P.R. 309/9056
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHAO YONGDI nato il 25/02/1968 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi") alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.ZHAO Yongdi, imputato per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 309/9056, 624, 625 n. 2 cod. pen., propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Il ricorso, proposto il 28-12-2022, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Cass., Sez. 3, n. 19964 del 29-3- 2007; (Cass.

Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20- 11-2008). Sì è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità ( Cass., Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082;

Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente D F- l'O IN