Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38555/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38555/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOKPOLOR CHRISTIAN OSARENOGAE nato il 13/11/1993 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.EDOKPOLOR Christian Osarenogae ricorre avverso la sentenza indicata in epi- grafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, la pena era stata rideterminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di im- pugnazione, in anni quattro mesi quattro ed euro 6.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione dì sostanza stupefacente e di tentata estorsione. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 38555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena remissione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena privativa della libertà pena massima riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc.pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOKPOLOR CHRISTIAN OSARENOGAE nato il 13/11/1993 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.EDOKPOLOR Christian Osarenogae ricorre avverso la sentenza indicata in epi- grafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, la pena era stata rideterminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di im- pugnazione, in anni quattro mesi quattro ed euro 6.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione dì sostanza stupefacente e di tentata estorsione. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861).

4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 D E •:) ! Il Consigliere estens