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Ordinanza — n. 38554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DA SILVA FERREIRA LUIZ FELIPE nato il 10/02/1996 FALLATI AYMAN nato il 27/04/1990 GATTI ANTONELLO nato a ROMA il 24/06/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto a Fallati e Gatti, la Corte territoriale ha fornito, relativamente al trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità (pp. 7 e 8); parimenti va detto con riguardo a Da Silva Ferreira (pp. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti indagine su reati finanziari produzione di documenti finanziari irregolarità finanziarie documenti mancanti appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DA SILVA FERREIRA LUIZ FELIPE nato il 10/02/1996 FALLATI AYMAN nato il 27/04/1990 GATTI ANTONELLO nato a ROMA il 24/06/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da Silva Ferreira Luiz Felipe, a mezzo del proprio difensore, Fallati Ayman e Gatti Antonello, con altro difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma per i reati loro rispettivamente ascritti (Fallati e Gatti, art. 73, comma 4, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; , artt. 81, cpv. cod. pen., artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90. Per tutti, Roma 08/01/2021). Considerato che i motivi rispettivamente proposti (per Fallati e Gatti, illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio; per Da Silva Ferreira, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ad 73, comma 7, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità.

Quanto a Fallati e Gatti, la Corte territoriale ha fornito, relativamente al trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità (pp. 7 e 8); parimenti va detto con riguardo a Da Silva Ferreira (pp. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore P