Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as arguments are generic and unchallenged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three brothers against their conviction for drug possession inadmissible. The appellants argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding the contents of the bag and their mental capacity at the time of the offense. The court rejected these claims, stating the arguments were generic, failed to critically engage with the first-instance decision, and did not meet the threshold for a valid appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on alleged lack of motivation are inadmissible if the grounds are generic, devoid of critical analysis of the contested decision, and fail to demonstrate a specific error in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROCCHI FRANCESCO nato a ROMA il 09/05/1979 ROCCHI FABIO nato a ROMA il 11/05/1971 ROCCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 19/09/1967 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ROCCHI Francesco, ROCCHI Alessandro e ROCCHI Fabio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tri- bunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di detenzione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, custodita all'in- terno di un contenitore con lucchetto posto in un borsone all'interno di appartamento in uso alla sorella.
2. I ricorrenti, con un unico ricorso lamentano difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità ai ricorrenti del contenuto del borsone e alla consapevolezza di quanto fosse in esso custodito e ROCCHI Francesco deduce altresì carenza motivazionale in ordine all'accertamento della ca- pacità di intendere e di volere al momento del fatto.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi dì indicazione e dì analisi censoria degli argomenti posti a fonda- mento del giudizio di colpevolezza espresso nei loro confronti. La sen- tenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il consigliere estensore ,frìreside