Ordinanza — n. 38549/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATI MICHELE nato a BITRITTO il 19/01/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.AMATI Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in relazione a ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro due- mila di multa con la riduzione per la scelta del rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38549/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATI MICHELE nato a BITRITTO il 19/01/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.AMATI Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in relazione a ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro due- mila di multa con la riduzione per la scelta del rito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATI MICHELE nato a BITRITTO il 19/01/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.AMATI Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in relazione a ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro due- mila di multa con la riduzione per la scelta del rito.
2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla dosimetria della pena.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha assolto in modo corretto il suo onere motivazionale, attestando la pena su criteri improntati a valori edittali non discosti dal minimo e giustificando lo scostamento dal minimo edittale in ragione del numero e della gravità dei precedenti penali. I motivi di ricorso omettono di confrontarsi con tale argomento che risulta corretto sotto il profilo logico giuridico e non suscettibile di ulteriore sinda- cato in questa sede. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre