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Ordinanza — n. 38548/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38548/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO PASQUALE nato a BARI il 10/03/1984 VIOLANTE MICHELE nato a BARI il 28/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Franco Pasquale e Violante Michele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ridotto la pena inflitta al Franco e per aver riconosciuto in favore del Violante le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva e, in conseguenza, rideterminato la pena, nonché revocata la misura cautelare a carico dello stesso, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 25 novembre 2020).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38548/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 25 novembre 2020).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi motivi di cassazione difetto di motivazione motivi validi allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Marianna Casadibari per Franco Pasquale) sono del tutto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, così come previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO PASQUALE nato a BARI il 10/03/1984 VIOLANTE MICHELE nato a BARI il 28/08/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Franco Pasquale e Violante Michele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ridotto la pena inflitta al Franco e per aver riconosciuto in favore del Violante le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva e, in conseguenza, rideterminato la pena, nonché revocata la misura cautelare a carico dello stesso, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 25 novembre 2020).

Ritenuto che entrambi i ricorsi (dell'avv. Andrea Melpignano nell'interesse di Violante Michele e dell'avv. Marianna Casadibari per Franco Pasquale) sono del tutto privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, così come previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod. proc. pen.; Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, per le ragioni appena dette; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres