Italian Court dismisses appeals against sentencing pleas as inadmissible due to procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a plea-bargain sentencing decision inadmissible. The defendants argued violations of procedural articles, but the court found their claims did not fall within the limited grounds permitted for challenging a plea-bargain sentence. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentencing decisions are restricted to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between charge and sentence, legal mischaracterization of facts, or illegality of the penalty, excluding other procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAPAl SILVESTER nato il 17/02/2001 GJELAJ NORBERTI nato il 14/09/2001 VOLAJ DOMENIK nato il 02/12/2002 avverso la sentenza del 28/11/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kapaj Silvester, Gjelaj Norberti e Volaj Domenik, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, propongono ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale ordinario di Velletri, per il reato di cui agli artt.110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Albano Laziale, il 26 novembre 2022). Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Con