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Ordinanza — n. 38544/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38544/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO ALESSANDRO nato il 20/03/1999 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; T/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Pierro Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 3 ottobre 2019). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per l'esclusione del comma 5, le pp. 4 e 5; per la motivazione in punto di pena, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38544/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 3 ottobre 2019). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per l'esclusione del comma 5, le pp. 4 e 5; per la motivazione in punto di pena, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risposta alla petizione azione di responsabilità riscossione di pene pecuniarie asserzione difendibile ricorso per cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO ALESSANDRO nato il 20/03/1999 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; T/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pierro Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 3 ottobre 2019). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, nonché agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per l'esclusione del comma 5, le pp. 4 e 5; per la motivazione in punto di pena, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te