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Ordinanza — n. 38543/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38543/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAISSAOUI RACHID nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; *'‘ Elaissaoui Rachid ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione e per aver rideterminato la pena in relazione al capo A) in considerazione delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la recidiva, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80 comma 1 lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (capo A).

Regesto Legislator

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artt. 62-bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).

Parole chiave

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gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni rinuncia al dibattimento orale dichiarazioni inverosimili facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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artt. 62-bis cod. pen
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAISSAOUI RACHID nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; *'‘

MOTIVI DELLA DECISIONE

Elaissaoui Rachid ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione e per aver rideterminato la pena in relazione al capo A) in considerazione delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e la recidiva, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80 comma 1 lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. (capo A).

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il C