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Ordinanza — n. 38538/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38538/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38538/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CATANOIU Silviu Daniel ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Pescara che lo aveva riconosciuto responsabile della contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Lannenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Lannenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

Parole chiave

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sicurezza della circolazione incidente stradale infrazione al codice della strada guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANOIU SILVIU DANIEL nato il 29/05/1984 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CATANOIU Silviu Daniel ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Pescara che lo aveva riconosciuto responsabile della contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Lannenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione rilevante condizione di eb- brezza alcolica, superiore ai limiti di soglia e,icoinvolgimento del ricorrente in un sinistro stradale che ha coinvolto tre autovetture con conseguente ri- levante e concreta messa in pericolo della sicurezza della circolazione stra- dale e della incolumità personale delle persone coinvolte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi