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Ordinanza — n. 38537/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38537/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA UGO nato a L'AQUILA il 25/11/1980 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.VACCA Ugo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Pescara che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini della cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish suddivisa in vari in- volucri e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38537/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina importazione di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA UGO nato a L'AQUILA il 25/11/1980 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.VACCA Ugo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Pescara che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini della cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish suddivisa in vari in- volucri e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancata pronuncia assolutoria contestando la ricorrenza degli indici di emersione della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi evidenziai i dai giudici del merito.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddi- zioni evidenti e pertanto non si prestai essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici, laddove la destinazione allo spaccio veniva congruamente de- sunta da indicatori quali le modalità di presentazione dello stupefacente, suddiviso in vari involucri confezionati, ella eterogeneità delle sostanze stupefacenti, cala quantità di stupefacente complessivamente segue- strato (50 grammi), glol numero di dosi ricavabili per ogni tipo di so- stanza (19 dosi di cocaina, 196 di marijuana e 10 dosi di hashish).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presid