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Ordinanza — n. 38534/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38534/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MASTANTUONI Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38534/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto privo di enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le suddette doglianze, ricorrendo pertanto la ipotesi di cui all'art.591 comma 1 lett.c) in relazione al'art.581 lett.d) cod.proc.pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti diritto di ottenere una decisione dipendenza da sostanze motivazione inadeguata delle censure costituzionali traffico aggravato di cocaina motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTANTUONI GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/06/1968 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MASTANTUONI Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Il ricorrente impugna la sentenza assumendo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto privo di enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le suddette doglianze, ricorrendo pertanto la ipotesi di cui all'art.591 comma 1 lett.c) in relazione al'art.581 lett.d) cod.proc.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente