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Ordinanza — n. 38531/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38531/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38531/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RICCIOTTI Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38531/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si duole di vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorìo e in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina precedenti penali rilevanti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione attenuazione della pena reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/08/1992 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. RICCIOTTI Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90;

2. Il ricorrente si duole di vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorìo e in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.

3. Il motivo di ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato, at- teso che la pena base, confermata dal giudice di appello, risulta improntata a cri- teri medio minimi edittali e il giudice ha adeguatamente evidenziato come i fatti, pure sussunti sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, in ragione della reiterazione degli stessi, del tipo dello stupefacente detenuto e dei precedenti del reo, non risultavano di speciale tenuità, così da giustificare un trattamento sanzionatorio improntato al minimo. La motivazione, priva di contraddizioni e illo- gicità evidenti, è in grado di resistere alla censura concernente l'astratta applica- bilità della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., non ricorrendo i presupposti della disposizione (speciale tenuità dell'offesa ovvero del profitto). Va peraltro evidenziato che la censura risulta essere stata proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e quindi la stessa si palesa inammissibile anche in ragione della preclusione di cui all'art.606 cpv. cod.proc.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore