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Ordinanza — n. 38528/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38528/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/07/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avv)6(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iorio Rosario propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 4 e 80 comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Carinola, in data anteriore e prossima al 18 ottobre 2019). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 62- bis cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 38528/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione errore giudiziario ritardo ingiustificato garanzia di un equo processo ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Iorio Rosario propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 62- bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 62- bis cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/07/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avv)6(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iorio Rosario propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 4 e 80 comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Carinola, in data anteriore e prossima al 18 ottobre 2019). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 62- bis cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid