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Ordinanza — n. 38525/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38525/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPPES GIOVANNI nato a SASSARI il 14/01/1997 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; LOPPES Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che lo aveva riconosciuto responsabile di due episodi di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38525/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti corresponsabilità della vittima aiuto all'evasione di detenuti cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPPES GIOVANNI nato a SASSARI il 14/01/1997 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

LOPPES Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che lo aveva riconosciuto responsabile di due episodi di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per non essere stata valorizzata la condotta collaborativa del prevenuto fche aveva ammesso gli adde- biti.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legittimità, il proprio onere motivazionale in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta delittuosa e la man- canza di elementi positivi da valorizzare. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva- zione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento, richia- mando la particolare inclinazione a delinquere del reo, gravato da precedenti spe- cifici e al contempo ha escluso la ricorrenza di situazioni positive da valorizzare, tenuto conto che le ammissioni dell'OPPES erano intervenute in una situazione di evidenza probatoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle