Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentencing for generic grounds violating new Cassation appeal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a drug trafficking sentence inadmissible due to generic grounds lacking legal basis. The appellant argued for acquittal based on exclusionary causes, but the court noted that since August 2017, appeals against sentencing can only address specific issues like legal qualification or the defendant's will. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds; generic complaints regarding the non-ascertainment of exclusionary causes are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing Cassation appeal grounds procedural inadmissibility exclusionary causes procedural costs revisione in materia penale traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOLE LUSJAN nato a VALONA( ALBANIA) il 01/01/1995 avverso la sentenza del 09/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEdato avvò alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MBOLE Lusjan ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi sei di reclusione ed C 8.000 di multa in relazione a ipotesi di trasporto e di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decor- renza dal 3 Agosto 2017, dell'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen. ove è pre- visto che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, temi del tutto preclusi dalla previsione normativa.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il