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Ordinanza — n. 38520/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38520/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO VITTORIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/03/1974 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Izzo Vittorio propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torre Annunziata, 25 novembre 2022). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38520/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vizio di procedura decisione incidentale impugnabile decreto di rinvio a giudizio esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Izzo Vittorio propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO VITTORIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/03/1974 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Izzo Vittorio propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torre Annunziata, 25 novembre 2022). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consi