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Ordinanza — n. 38519/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38519/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA FADHEL nato il 04/09/1994 avverso la sentenza del 04/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato av)frio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Moussa Fadhel propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a - fatto accertato in Egna, 10 marzo 2022) e 385, comma 3, cod. pen. (capo b - Bolzano, 2 luglio 2022). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38519/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena commisurazione della pena minorile gravità della pena indennizzo per carcerazione preventiva fissazione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Moussa Fadhel propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
dal Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA FADHEL nato il 04/09/1994 avverso la sentenza del 04/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato av)frio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Moussa Fadhel propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a - fatto accertato in Egna, 10 marzo 2022) e 385, comma 3, cod. pen. (capo b - Bolzano, 2 luglio 2022). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore