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Ordinanza — n. 38517/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38517/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMURRO COSTANTINO nato a BARI il 03/06/1971 MORISCO PALMA nato a BARI il 07/12/1971 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Smurro Costantino e Morisco Palma ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Smurro, ha revocato la pena accessoria del ritiro della patente di guida per entrambi, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Tribunale di Bari per i reati loro ascritti di cui ai rispettivi capi di imputazione, anche in concorso con altri. Il difensore degli imputati, avv. Gianluca Loconsole, ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiede di assegnare il ricorso ad altra sezione di questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38517/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore degli imputati, avv. Gianluca Loconsole, ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiede di assegnare il ricorso ad altra sezione di questa Corte.

Parole chiave

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bando di gara pubblico aggiudicazione di appalto comunale irregolarità finanziarie nozione di amministrazione aggiudicatrice svolgimento delle procedure di aggiudicazione truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
Gianluca Loconsole, ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiede di assegnare il ricorso ad altra sezione di questa Corte.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che i motivi proposti (Smurro lamenta che le attenuanti generiche gli siano state riconosciute in misura in misura inferiore ad 1/3; Morisco si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMURRO COSTANTINO nato a BARI il 03/06/1971 MORISCO PALMA nato a BARI il 07/12/1971 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Smurro Costantino e Morisco Palma ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Smurro, ha revocato la pena accessoria del ritiro della patente di guida per entrambi, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Tribunale di Bari per i reati loro ascritti di cui ai rispettivi capi di imputazione, anche in concorso con altri. Il difensore degli imputati, avv. Gianluca Loconsole, ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiede di assegnare il ricorso ad altra sezione di questa Corte.

Considerato che i motivi proposti (Smurro lamenta che le attenuanti generiche gli siano state riconosciute in misura in misura inferiore ad 1/3; Morisco si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità: quanto alla Morisco perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pp. 10 e 11); quanto a Smurro, perché il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da adeguata e non illogica motivazione (p. 10);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estenso