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Ordinanza — n. 38516/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38516/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38516/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLI MICHELANGELO nato a BARI il 09/12/1993 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Masellì Michelangelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte dì appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 6 febbraio 2018). Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38516/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 6 febbraio 2018). Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLI MICHELANGELO nato a BARI il 09/12/1993 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Masellì Michelangelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte dì appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 6 febbraio 2018). Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente