Ordinanza — n. 38512/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBONE DANIEL nato a CASTELVETRANO il 27/04/1994 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Tabbone Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della sentenza resa in data 19/10/2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca - per aver ritenuto non contestata all'imputato la circostanza aggravante della consegna a minori e rideterminato in conseguenza la pena, altresì eliminando la statuizione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta nei suoi confronti - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in più località, in epoca anteriore e prossima al 22 ottobre 2016).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38512/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in più località, in epoca anteriore e prossima al 22 ottobre 2016).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBONE DANIEL nato a CASTELVETRANO il 27/04/1994 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tabbone Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della sentenza resa in data 19/10/2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca - per aver ritenuto non contestata all'imputato la circostanza aggravante della consegna a minori e rideterminato in conseguenza la pena, altresì eliminando la statuizione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta nei suoi confronti - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in più località, in epoca anteriore e prossima al 22 ottobre 2016).
Ritenuto che l'unico motivo dedotto (violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio, che, tenuto conto delle deduzioni difensive, le ha disattese con argomentare adeguato e non illogico; Considerato che la sentenza impugnata fonda il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla gravità della condotta dell'imputato che, nonostante la giovane età, aveva preso parte ad un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente (p. 17), secondo un iter argomentativo insindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres