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Ordinanza — n. 38511/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38511/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONNA STEFANO nato a ROMA il 16/08/1987 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Tonna Stefano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309 (11 settembre 2015). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con riguardo all'uso personale dello stupefacente; vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 132 e 133 cod. pen.) sono tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale con i quali il ricorrente non si confronta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38511/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti revoca della sospensione condizionale sostanze soggette a restrizione riesame del decreto espulsione controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONNA STEFANO nato a ROMA il 16/08/1987 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tonna Stefano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309 (11 settembre 2015). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con riguardo all'uso personale dello stupefacente; vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 132 e 133 cod. pen.) sono tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale con i quali il ricorrente non si confronta;

Considerato che, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salannan, Rv. 260991 - 01), i Giudici di merito, nell'escludere l'uso personale delle sostanze stupefacenti, hanno operato una valutazione del fatto nella sua globalità e non sull'esclusivo dato ponderale; hanno motivato adeguatamente le ragioni del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; hanno ricordato come, diversamente da quanto assunto nel ricorso, la pena sia stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (mesi 6 di reclusione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il