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Ordinanza — n. 38508/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PESCE Fabrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato, previa riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro mille di multa, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e lo aveva condannato, previa riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro mille di multa, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente divieto di condurre reato grave di stupefacenti contravvenzione per eccesso di velocità sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE FABRIZIO nato a CUNEO il 02/10/1985 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. PESCE Fabrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato, previa riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro mille di multa, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

2. Il ricorrente si duole di vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzio- natorio e alla misura della sanzione amministrativa accessoria applicata.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che la pena base, confermata dal giudice di ap- pello, sebbene improntata a criteri edittali medio alti risulta ampiamente giusti- ficata sia in relazione alla offensività della condotta ascritta (tenuto conto dell'ele- vatissimo grado di ebbrezza e dei motivi del suo agire), sia in ragione della perso- nalità del prevenuto, il quale aveva riportato altre tre condanne definitive per il reato di guida in stato di ebbrezza con valori superiori a 1,5 g/l, sia in ragione del comportamento aggressivo e non collaborativo tenuto nei confronti delle forze dell'ordine.

Parimenti la determinazione nel massimo della sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida risulta ampiamente coerente non solo con i plurimi precedenti concernenti la guida in stato di ebbrezza ma anche con il recente precedente, specificamente segnalato dal giudice distrettuale, di guida con patente scaduta di validità, che sta a testimoniare, oltre che una per- sonalità gravemente trasgressiva, una tendenza a utilizzare il proprio autoveicolo nella più assoluta noncuranza delle regole del codice della strada, tendenza che correttamente deve essere inibita nel massimo grado sanzionatorio.

La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del tratta- mento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Aam- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere