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Ordinanza — n. 38507/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and lack of merit regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by SICA Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the recidivism was not proven and the sentencing treatment lacked justification, but the court found these grounds new and unsupported. Consequently, the appeal was rejected because the first ground was raised for the first time before the supreme court, violating procedural rules, while the second ground was deemed manifestly unfounded due to the defendant's prior violation and bad driving behavior.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are new or manifestly unfounded, and the court must order the payment of costs and fines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds of appeal manifestly unfounded arguments recidivism proof procedural costs award guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA MASSIMO nato a SALERNO il 20/12/1973 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.SICA Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla prova della reci- diva atteso che non era dimostrato che l'accertamento relativo alla precedente violazione fosse divenuto definitivo/e difetto di motivazione in relazione al tratta- mento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati sono improponibili e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso è infatti nuovo, in quanto proposto per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità laddove nei motivi di appello il SICA aveva lamentato soltanto il profilo sanzionatorio di talchè la censura risulta improponibile ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. 3.1 Il secondo motivo di ricorso, inerentell trattamento sanzionatorio, è mani- festamente infondato in quanto la pena è stata modulata in termini medi edittali ed è stata altresì giustificata dal fatto che il SICA, circa sei mesi prima dei fatti, era incorso in analoga violazione e che, nelle circostanze della presente violazione contravvenzionale era stato sorpreso altresì a marciare contromano, quale ulte- riore sintomo di un agire antidoveroso, così da non consentire l'applicazione di trattamento sanzionatorio di maggiore favore.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore J,LE