Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of new grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Arena Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Arena argued the lower court failed to recognize a non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code and misinterpreted evidence. The court rejected these claims as repetitive of arguments already dismissed by the Court of Appeal, which had properly addressed the defendant's severe alcohol intoxication, the nighttime timing, and the resulting danger to public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds that could alter the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANTONIO FRANCESCO nato a CROTONE il 05/06/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Arena Antonio Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui agli art.186 comma 2 lett.c„ 2 bis e 2 sexies C.d.S. e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione anche per travisamento della prova e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione, della grave condizione di eb- brezza alcolica in cui il conducente versava al momento della guida, del sini- stro stradale che ne era derivato, delle conseguenze sulla sua persona e di quelle che avrebbe potuto determinare nei confronti di altri utenti della strada, pure presenti al momento del fatto, nonché dell'orario notturno in cui è avvenuta la condotta illecita, con conseguente grave messa in pericolo della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità delle persone coinvolte.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P