Ordinanza — n. 38503/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIORGIO nato a PESCARA il 15/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cacioppo Giorgio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Teramo per il reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Silvi, 7 dicembre 2018). Ritenuto che, con l'unico motivo dedotto nel ricorso (erronea applicazione di legge con riferimento alla pena comminata ex art. 116, comma 15, d. Igs 30 aprile 1992, n. 285), si denunzia violazione di legge non previamente contestata nel giudizio di appello; Considerato che, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o dì questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504 - 01; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414 -01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIORGIO nato a PESCARA il 15/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cacioppo Giorgio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Teramo per il reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Silvi, 7 dicembre 2018). Ritenuto che, con l'unico motivo dedotto nel ricorso (erronea applicazione di legge con riferimento alla pena comminata ex art. 116, comma 15, d. Igs 30 aprile 1992, n. 285), si denunzia violazione di legge non previamente contestata nel giudizio di appello; Considerato che, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o dì questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631 - 01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 - 01;
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504 - 01; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414 -01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il