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Ordinanza — n. 38501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPERONE DOMENICO nato a TAORMINA il 17/02/1973 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ciperone Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Messina, 12 ottobre 2018). Ritenuto che tutti i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla buona fede e alla mancanza di dolo del ricorrente, al predetto art. 95 e all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pp. 3, 4, 5,) dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezione di buona fede dolo penale obbligo di lealtà attenuazione libera della pena dolo determinante amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
95 e all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPERONE DOMENICO nato a TAORMINA il 17/02/1973 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciperone Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Messina, 12 ottobre 2018). Ritenuto che tutti i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla buona fede e alla mancanza di dolo del ricorrente, al predetto art. 95 e all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pp. 3, 4, 5,) dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre