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Ordinanza — n. 38500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE DARIO nato a NAPOLI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Carbone Dario ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Tribunale di Ravenna che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Cervia, 25 giugno 2019). Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., reputandosi la pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto) è manifestamente infondato, attesa l'illegalità in bonam partem della pena, non essendo stato disposto, unitamente alla ammenda, l'arresto previsto dall'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 38500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., reputandosi la pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto) è manifestamente infondato, attesa l'illegalità in bonam partem della pena, non essendo stato disposto, unitamente alla ammenda, l'arresto previsto dall'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domicilio di una parte prova del DNA testimone a carico verdetto di colpevolezza mancata prova di parzialità difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE DARIO nato a NAPOLI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carbone Dario ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Tribunale di Ravenna che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Cervia, 25 giugno 2019). Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., reputandosi la pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto) è manifestamente infondato, attesa l'illegalità in bonam partem della pena, non essendo stato disposto, unitamente alla ammenda, l'arresto previsto dall'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presidente