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Ordinanza — n. 38499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVIOLI FABIO nato a COMO il 24/10/1971 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GAVIOLI Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bre- scia che ha confermato la decisione del Tribunale di Bresscia che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: condannandolo alla pena di giustizia.

Parole chiave

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esame dell'alito guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol esame d'idoneità alla guida sottrazione alla prova del sangue test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVIOLI FABIO nato a COMO il 24/10/1971 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.GAVIOLI Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bre- scia che ha confermato la decisione del Tribunale di Bresscia che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente 63 censura la sentenza impugnata deducendo vizio moti- vazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, in particolare per avere riconosciuto che l'apparecchio etilometro utilizzato fosse perfettamente funzionante. Lamenta poi l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La pena risulta poi modulata nel minimo edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Con