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Ordinanza — n. 38497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft, rejecting generic mitigation claims due to severe conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated theft. The appellant argued for generic mitigation and proper evidentiary assessment, but the court found these grounds manifestly unfounded. The decision relied on the severity of the brutal assault on a tourist and the principle of integrating first and second-instance reasoning into a single logical corpus.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic mitigation claims or lack of motivation when the lower court adequately addresses the gravity of the conduct and integrates reasoning from both trial levels into a unified logical framework.

Parole chiave

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aggravated theft conviction generic mitigation rejection severe criminal conduct integration of judgments inadmissible appeal grounds rapina qualificata circostanze aggravanti o attenuanti azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01
Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO ANTONINO nato a PALERMO il 20/11/1954 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Amico Antonino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale il quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (Palermo, 9 aprile 2014). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancanza di motivazione con riguardo ai criteri di valutazione del compendio probatorio) non sono consentiti in questa sede, perché manifestamente infondati (il secondo motivo anche del tutto generico);

Considerato, infatti, che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali non può essere riconosciuta in favore dell'imputato la circostanza della tenuità del danno patrimoniale, attesa la gravità intrinseca della condotta (avendo il reo aggredito in modo brutale una turista straniera in vacanza per trafugarle una collana in oro, facendone stramazzare a terra il marito); che la motivazione si rivela adeguata, vieppiù se letta unitamente alla sentenza di primo grado, in forza del principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, stante l'omogeneità dei criteri adottati e l'uniformità dell'apparato logico-argomentativo (cfr.

Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore