Ordinanza — n. 38496/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMOCCHI Mirco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova che lo aveva condannato per reato di cui all'art.186 comma 2 lett. C). Il ricorrente impugna la sentenza assumendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., al mancato riconoscimento della sospensione con- dizionale della pena, nonché in relazione alla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: C). Il ricorrente impugna la sentenza assumendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., al mancato riconoscimento della sospensione con- dizionale della pena, nonché in relazione alla misura della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCHI MIRCO nato a DESENZANO DEL GARDA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. MOCCHI Mirco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova che lo aveva condannato per reato di cui all'art.186 comma 2 lett. C).
2. Il ricorrente impugna la sentenza assumendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., al mancato riconoscimento della sospensione con- dizionale della pena, nonché in relazione alla misura della pena.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto privo di enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le suddette doglianze, ricorrendo pertanto la ipotesi di cui all'art.591 comma 1 lett.c) in relazione al'art.581 lett.d) cod.proc.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President