Ordinanza — n. 38494/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISTRATI PETRACHI COSTANTIN nato il 15/12/1980 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Istrati Petrachi Costantin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Sciacca per il reato ascritto (furto in concorso), riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità da ritenersi equivalentr alle aggravanti contestate (Sciacca, 7 maggio 2013). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che, con tale motivo, il ricorrente denuncia asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato che dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 1-7). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISTRATI PETRACHI COSTANTIN nato il 15/12/1980 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Istrati Petrachi Costantin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Sciacca per il reato ascritto (furto in concorso), riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità da ritenersi equivalentr alle aggravanti contestate (Sciacca, 7 maggio 2013). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che, con tale motivo, il ricorrente denuncia asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato che dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 1-7). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden