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Ordinanza — n. 38492/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding aggravated theft circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lanza Letterio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the aggravated circumstance of 'goods exposed to public view' under Article 625(7) of the Penal Code did not apply because he merely exploited a momentary distraction of staff. The court rejected these claims as manifestly unfounded, aspecific, and lacking critical analysis of the appellate judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 625 n.7 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and lack critical analysis of the lower court's decision, particularly when they merely reiterate previously dismissed objections without addressing the specific factual context of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aspecific grounds lack of critical analysis aggravated theft circumstances public view exposure principio di pubblicità pubblico incanto protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Art. 625 n.7 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551
concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA LETTERIO nato a MESSINA il 04/06/1955 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LANZA Letterio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, ri- determinava la pena nei confronti dell'imputato in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a furto di un paio di lenti da esercizio com- merciale con la circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede.

2. Lamenta ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza della circostanza aggravante del bene esposto alla pubblica fede non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art.625 n.7 cod.pen. ed essendosi il ricorrente limitato ad approfittare di un momento di distrazione del personale dell'esercizio commerciale.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. Gli argomenti addotti da113 ricorrente si pongono in contrasto con il paci- fico insegnamento del giudice di legittimità in relazione alla merce esposta all'interno degli esercizi commerciali, di agevole accesso alla clientela, che asseconda l'esigenza, ampiamente avvertita e consuetudinaria, di consentire ai clienti dell'esercizio dii apprezzarne le qualità e, se del caso, di indossarli in tale modo esponendo la merce al pericolo della loro apprensione e sottra- zione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estens