Ordinanza — n. 38262/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEROTTO SIMONE nato a MONTEBELLUNA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 155 GEROTTO SIMONE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità per il reato contestato ex art. 337 cod. pen. in punto di fatto e in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale si fornisce una diversa lettura del significato (notoriamente non consentita in questa sede e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), in ogni caso riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); tinc) - sulla recidiva meramente confutative a fronte drotivazione che ha fornito puntuale e non viziata risposta alla questione sollevata con l'appello (cfr. pag. 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 155 GEROTTO SIMONE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità per il reato contestato ex art. 337 cod. pen. in punto di fatto e in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale si fornisce una diversa lettura del significato (notoriamente non consentita in questa sede e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), in ogni caso riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); tinc) - sulla recidiva meramente confutative a fronte drotivazione che ha fornito puntuale e non viziata risposta alla questione sollevata con l'appello (cfr. pag. 2);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEROTTO SIMONE nato a MONTEBELLUNA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 155 GEROTTO SIMONE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità per il reato contestato ex art. 337 cod. pen. in punto di fatto e in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale si fornisce una diversa lettura del significato (notoriamente non consentita in questa sede e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), in ogni caso riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); tinc) - sulla recidiva meramente confutative a fronte drotivazione che ha fornito puntuale e non viziata risposta alla questione sollevata con l'appello (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis