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Ordinanza — n. 38261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR DRISS nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 150 CHAKIR DRISS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, avendo ClU13 i giudici di merito accertato come il ricorrente, alla guidaLsprovvisto di patente, si fosse opposto al controllo allo scopo di ostacolare il controllo dei pubblici ufficiali proferendo minacce di autolesionismo (tra tante, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016 Rv. 268719);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 150 CHAKIR DRISS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, avendo ClU13 i giudici di merito accertato come il ricorrente, alla guidaLsprovvisto di patente, si fosse opposto al controllo allo scopo di ostacolare il controllo dei pubblici ufficiali proferendo minacce di autolesionismo (tra tante, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016 Rv. 268719);

Parole chiave

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minaccia contro le autorità reato di pericolo pericolo di traffico di stupefacenti libertà di disporre di se stessi reati contro la vita e l'integrità della persona abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
150 CHAKIR DRISS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR DRISS nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 150 CHAKIR DRISS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, avendo ClU13 i giudici di merito accertato come il ricorrente, alla guidaLsprovvisto di patente, si fosse opposto al controllo allo scopo di ostacolare il controllo dei pubblici ufficiali proferendo minacce di autolesionismo (tra tante, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016 Rv. 268719);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/0