Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based complaints and non-appeal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised two grounds: factual complaints regarding the interpretation of evidence and arguments not previously raised in the appellate court. The court rejected these because factual disputes are precluded in cassation and the second issue was already adequately examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of factual complaints or arguments not raised in the appellate instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI GIULIETTA nato a TREVIGLIO il 16/02/1952 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 146 ARGENTINI GIULIETTA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze in punto di fatto e meramente confutative, in funzione di una alternativa lettura del "significato" delle risultanze processuali (notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), risultando in ogni caso la questione sollevata in appello adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione); - il secondo motivo da censure che non si confrontano con la questione sollevatin appello (in tal senso cfr. la sintesi del motivo a pag. 1 non contestata in questa sede) che risulta anch'essa adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla richiesta di esclusione della recidiva per la natura "di non particolare gravità" del fatto da ultimo commesso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso